Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Organismi di autodisciplina riconosciuti
PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina
 
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Statuti

Nome, sede e scopo

§1 Nome e sede

1 "PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein" (PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina) è un'associazione ai sensi degli art. 60ss. CC.

2 L'associazione va iscritta nel registro di commercio.

3 La sede dell'associazione si trova a Zurigo.

§2 Scopo

1 L'associazione è un organismo di autodisciplina a livello svizzero, indipendente da organizzazioni professionali, ai sensi dell'art. 24 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD), e ha come scopo l'adempimento dei compiti previsti da tale legge. Essa adempie i compiti legali di sorveglianza e di controllo nei confronti degli intermediari finanziari affiliati che sono membri dell'associazione e sottostà alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (art. 18 LRD).

2 L'associazione obbliga i suoi membri a fornire dei servizi finanziari di alta qualità ed ineccepibili dal punto di vista professionale ed etico. L'associazione veglia sul rispetto permanente e continuo delle disposizioni della LRD da parte dei suoi membri mediante una formazione appropriata, istruzioni, controlli e un sistema di sanzioni interno all'associazione. Essa può, previa autorizzazione della FINMA, emanare un codice deontologico per gestori patrimoniali ed attuarne l'esecuzione nei confronti dei membri che vi hanno aderito.

3 L'associazione raccoglie e gestisce i dati previsti dalla legge concernenti i propri membri e la propria attività. Essa conduce i controlli necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni legali e procede alle comunicazioni necessarie ai sensi della LRD e secondo le istruzioni della FINMA.

Qualità di socio

§3 Possibilità di affiliazione

1 La qualità di membro dell'associazione è data a tutte le persone fisiche e giuridiche che operano nel settore finanziario, che hanno la loro sede, una succursale o degli uffici in Svizzera e che forniscono prestazioni di servizio finanziarie ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 lett. a-g LRD prevalentemente in Svizzera o dalla Svizzera.

2 Un gestore patrimoniale che aderisce al codice deontologico dell'associazione deve diventare membro della stessa, anche qualora egli sottostia in merito al rispetto della disposizioni della LRD ad un altro OAD o alla FINMA. La vigilanza LRD rimane in questo caso all'altro OAD o alla FINMA.

3 I membri del Comitato Direttivo ed il Direttore devono e possono diventare membri dell'associazione e sottostare agli Statuti ed al Regolamento, anche nel caso in cui loro stessi non siano intermediari finanziari. Qualora fossero degli intermediari finanziari, non possono tuttavia essere sorvegliati dall'OAD PolyReg. Riservata è la conclusione di contratti di lavoro o di mandato per regolare in maniera complementare delle relazioni di diritto privato.

4 I membri del Tribunale arbitrale e l'Organo di revisione non possono essere membri dell'associazione.

§4 Esigenze nei confronti dei soci

1 Possono diventare membri tutte le persone che adempiono le seguenti condizioni:

  1. Il membro stesso gode di buona reputazione in relazione alla sua attività d'intermediario finanziario e presenta tutte le garanzie di rispettare gli obblighi prescritti dalla LRD e dal Regolamento. Queste disposizioni si applicano anche alle persone incaricate dell'amministrazione o della Direzione degli affari, così come ai collaboratori che adempiono delle funzioni nell'ambito dell'intermediazione finanziaria.
  2. Il membro si obbliga a esercitare in ogni momento la sua attività conformemente agli scopi del presente Statuto.
  3. Il membro si obbliga a rispettare in ogni momento gli obblighi stabiliti dalla LRD, dalle istruzioni della FINMA e dal Regolamento emanato secondo l'art. 25 LRD.

2 Questi obblighi valgono anche per i membri del Comitato Direttivo, i membri della Commissione Riciclaggio di Denaro, la Direzione, gli arbitri, le persone incaricate della formazione, le persone indipendenti Responsabili d'inchiesta, i controllori e l'organo di Revisione. Essi devono inoltre dimostrare di possedere delle conoscenze professionali sufficienti e presentare delle garanzie di un'attività di controllo impeccabile e devono inoltre essere indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari da controllare.

§5 Richiesta d'affiliazione

1 Le richieste d'affiliazione devono essere inoltrate al Direttore, che a sua volte le trasmetterà al Comitato Direttivo dopo aver esaminato le condizioni d'affiliazione ed eventualmente dopo aver richiesto un eventuale complemento della richiesta. Il Direttore può proporre di accettare o di rifiutare l'affiliazione.

2 La richiesta d'affiliazione deve riferirsi agli Statuti ed al Regolamento dell'asso-ciazione e contenere una dichiarazione scritta, secondo la quale il candidato dichiara di sottostare senza alcuna riserva alle disposizioni ivi prescritte.

3 Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti necessari a fornire informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività del candidato, nonchè tali da dimostrare le sue qualifiche. Nella fattispecie (lista non esaustiva):

  1. Estratto attuale del registro di commercio (qualora il candidato vi fosse iscritto o qualora l'iscrizione fosse obbligatoria);
  2. Indicazioni concernenti lo scopo e l'attività dell'impresa;
  3. Indicazione del nome, del cognome e della ragione sociale oppure produzione in allegato degli statuti dell'impresa del candidato;
  4. Indicazione precisa dell'indirizzo degli uffici in Svizzera, con numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
  5. Designazione del Direttore, rispettivamente delle persone economicamente influenti nell'impresa, così come dei membri di direzione, delle persone con diritto di firma e delle partecipazioni rilevanti;
  6. Indicazione del numero e dell'identità delle persone attive nell'intermediazione finanziaria come pure le loro qualifiche;
  7. Indicazione d'appartenenza a delle associazioni professionali;
  8. Indicazione di un'appartenenza antecedente ad un altro Organismo di Autodisciplina o segnalazione di un rifiuto precedente da parte di un organismo di Autodisciplina;
  9. Attestato di buona reputazione (certificato che attesti la buona reputazione, estratto del registro delle esecuzioni, estratto del casellario giudizia le, dichiarazione d'assenza di procedura penale o amministrativa pendente in linea con l'attività professionale);
  10. Referenze.

4 Il Comitato Direttivo può redigere mediante un regolamento altre normative concernenti la forma ed il contenuto della richiesta d'affiliazione e creare un apposito formulario.

§6 Decisione in merito all'affiliazione e rimedi giuridici

1 Il Comitato approva la richiesta d'affiliazione dopo essersi convinto che le disposizioni legali e statuarie sono rispettate, in caso contrario rifiuta l'affiliazione.

2 Il Comitato può delegare tutta o parte della decisione d'affiliazione al Comitato delegato.

3 In caso di rifiuto della propria richiesta d'affiliazione, il candidato può inoltrare ricorso presso il Tribunale arbitrale previsto dai presenti Statuti.

§7 Nomina degli organi

1 Per i membri degli organi, che, in virtù del presente statuto, devono essere soci dell'associazione, è necessaria prima della loro elezione una verifica atta ad esaminare se gli stessi adempiono le condizioni di elezione. Gli organi e i collaboratori che rappresentano l'associazione verso terzi, devono in oltre essere approvati dalla FINMA.

2 L'organo diventa socio dell'associazione mediante la sua elezione. Qualora la FINMA se ne fosse presa il diritto, la qualità di socio non è accordata se non dopo l'approvazione da parte di quest'ultima.

3 L'organo deve firmare un formulario di adesione che fa riferimento agli Statuti dell'associazione.

§8 Condizioni per il mantenimento dell'affiliazione

1 I membri sono tenuti ad adempiere e mantenere le condizioni d'affiliazione in ogni momento.

2 I membri sono tenuti ad annunciare immediatamente e spontaneamente al Direttore ogni cambiamento delle condizioni che hanno permesso la loro affiliazione. Il Direttore deve in seguito fare rapporto al Comitato.

3 I Controllori verificano in occasione del controllo ordinario se gli obblighi d'informazione nei confronti dell'associazione sono stati rispettati e se le condizioni d'affiliazione sussistono continuamente.

4 Il membro assicura che gli invii dell'associazione e del suo Tribunale arbitrale siano sempre possibili all'ultimo indirizzo da lui indicato per la propria impresa. Il mancato rispetto di quest'obbligo costituisce un motivo di esclusione dall'associazione. Invii all'ultimo indirizzo indicato dell'impresa sono considerati validi ed hanno effetto giuridico anche qualora l'invio non abbia successo, in particolare quando per raccomandata ritorni al mittente con osservazioni come "non ritirato", "rifiutato" o "indirizzo sconosciuto".

5 Il Direttore verifica periodicamente e per mezzo delle informazioni accessibili abitualmente (per esempio le pubblicazioni nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio) se i soci adempiono continuamente le condizioni d'affiliazione e se essi hanno annunciato eventuali modifiche. Egli ne fa rapporto al Comitato.

§9 Dimissione

1 I membri possono disdire la propria affiliazione in qualsiasi momento in forma scritta inviando una lettera al Direttore. In caso di disdetta il contributo periodico per il periodo corrente rimane dovuto. Lo stesso vale anche per le pretese dell'associazione in materia di pagamenti o multe che sono state inoltrate prima della dimissione, così come per le multe susseguenti emanate dopo una procedura di controllo che era già stata ordinata al momento della dimissione.

2 Se la dimissione avviene dopo che una procedura di controllo è stata ordinata dal Comitato mediante nomina di un Responsabile d'inchiesta indipendente o di un controllore, questo controllo va protratto fino alla fine e la disdetta assume efficacia soltanto dopo la completa conclusione del controllo e di un eventuale procedura di sanzione relativa allo stesso.

3 Il membro dimissionario non è più autorizzato a svolgere un'attività d'intermediario finanziario dopo la sua dimissione, salvo che egli sia affiliato ad un altro organismo di autodisciplina o salvo che egli sia autorizzato da parte della FINMA.

4 Gli organi sono automaticamente esclusi dall'associazione nel momento in cui la dimissione, il licenziamento, la non rielezione o il rinvio ha effetto.

§10 Esclusione dei membri

1 Il Comitato Direttivo può, su propria delibera o su proposta del Direttore o di un Responsabile d'inchiesta, escludere un membro quando:

2 Un membro deve essere escluso quando ha violato delle disposizioni della LRD, in particolare l'obbligo di comunicazione, sia intenzionalmente sia per negligenza grave. Se sono coinvolte più persone, la procedura segue le disposizioni particolari del Regolamento.

3 Prima dell'esclusione, viene generalmente inviato un avvertimento, unitamente al quale viene fissato, sotto minaccia di esclusione, un periodo di prova di 3 mesi al massimo per ristabilire una situazione conforme agli statuti ed alla legge. Rimangono riservati i casi in cui si riveli necessaria un'esclusione immediata.

4 Il membro che non adempie tempestivamente ai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'associazione ne deve essere escluso qualora, dopo che gli è stata presentata la fattura, gli sia stato inviato almeno un richiamo per raccomandata con minaccia di esclusione. Un eventuale ricorso al Tribunale arbitrale contro questa esclusione non ha effetto sospensivo.

5 All'esclusione o all'avvertimento può essere aggiunta, in ogni caso, una multa, il cui ammontare è stabilito dal Comitato Direttivo.

§11 Conseguenze finanziarie
In caso di dimissione o di esclusione la tassa sociale per l'anno civile corrente è ancora da corrispondere per intero anche nel caso in cui al momento della dimissione o dell'esclusione non fosse ancora stata fatturata.

§12 Ricorso al Tribunale arbitrale

1 Le decisioni di esclusione e di sanzione del Comitato Direttivo devono essere brevemente motivate e intimate per iscritto.

2 Un membro escluso può inoltrare un ricorso al Tribunale arbitrale istituito in base ai presenti Statuti.

3 Il Responsabile della procedura del Tribunale arbitrale informa il Comitato Direttivo dei ricorsi ricevuti e procede alla costituzione del Tribunale arbitrale.

4 Il ricorso ha effetto sospensivo. In casi urgenti il Comitato Direttivo può ritirare l'effetto sospensivo del ricorso e prendere delle misure provvisorie. Le misure provvisorie e il ritiro dell'effetto sospensivo ordinato dal Comitato Direttivo sono sottoposte al giudizio di un arbitro unico, determinato mediante sorteggio.

§13 Costituzione di sezioni
Il Comitato Direttivo ripartisce i membri in sezioni, secondo dei criteri geografici e funzionali (settore, lingua). Le persone sottomesse al segreto professionale costituiscono una sezione propria. Le singole sezioni non beneficiano di personalità giuridica o d'indipendenza, ma sono unicamente delle divisioni organizzative in seno all'associazione.

Obblighi d'informazione

§14 Obblighi di sorveglianza e d'informazione da parte degli Organi

1 Tutti gli organi dell'associazione hanno un obbligo illimitato d'informazione nei confronti della FINMA nell'ambito dell'art. 18 LRD così come nel contesto dell'adempimento dei compiti previsti dagli art. 26 e 27 LRD.

2 Riservati rimangono i riscontri fatti da persone soggette all'obbligo del segreto professionale, nell' ambito del segreto professionale protetto ai sensi dell'art. 321 CP. Questa norma rende infatti i membri della Delegazione del Comitato Direttivo, i Responsabili d'inchiesta, i Controllori di persone sottoposte al segreto professionale (o nell'ambito di una collaborazione con queste persone), soggetti al segreto professionale.

3 Tutti gli organi sono tenuti a riferire al Direttore le constatazioni particolari fatte in occasione dell'esercizio della loro funzione, nella misura in cui non le riferiscano già al Comitato Direttivo. I rapporti sono da inviare, nella misura in cui ciò è possibile, per iscritto o mediante posta elettronica; i rapporti in forma orale sono da protocollare immediatamente da parte del Direttore.

4 Il Direttore fa rapporto al Presidente, all'attenzione del Comitato Direttivo, immediatamente e singolarmente in caso d'urgenza, o mensilmente in maniera riassuntiva negli altri casi.

5 Gli organi dell'associazione devono annunciare spontaneamente al Direttore tutte le modifiche della loro situazione personale che potrebbero avere un'influenza sull'adempimento dei loro compiti.

§15 Obbligo d'informazione degli intermediari finanziari

1 Gli intermediari finanziari hanno un obbligo illimitato d'informazione nei confronti dell'associazione su tutti i fatti e le circostanze rilevanti dal punto di vista della LRD, a patto che nessun obbligo di confidenza legale vi si opponga.

2 Per le persone sottostanti al segreto professionale l'obbligo d'informazione per i fatti soggetti a segreto professionale esiste soltanto nei confronti di organi di controllo speciali (Controllori ed Responsabili d'inchiesta indipendenti speciali, Delegazione del Comitato Direttivo) i quali sottostanno allo stesso segreto professionale e devono altresì vegliare al mantenimento dello stesso in seno all'associazione.

3 I membri comunicano spontaneamente al Direttore tutte le modifiche relative alle informazioni fornite nella richiesta d'affiliazione.

4 Qualora un membro facesse una comunicazione all'Ufficio di comunicazione (art. 9 LRD o art. 305ter CP), è tenuto ad informarne il Direttore senza indicazione del nome ed in forma anonima. Decorso il termine di blocco dei beni, il Direttore deve essere informato della questione. Le persone sottoposte a segreto professionale informano in maniera anonima anche dopo il decorso di questo termine o rapportano alla Delegazione del Comitato Direttivo.

§16 Annunci alla FINMA

1 Tutti gli annunci alla FINMA sono fatti secondo le disposizioni impartite da quest'ultima in virtù dell'art. 27 LRD. Devono essere annunciati in particolare gli intermediari finanziari affiliati, dimissionari, esclusi o rifiutati. Ogni tre mesi va in oltre trasmesso lo stato attuale dei membri e le modifiche riguardanti i collaboratori dirigenti o autorizzati a firmare, con riserva d'istruzioni differenti.

2 La FINMA va inoltre informata dell'apertura di procedure d'esclusione di un membro, così come delle procedure disciplinari adottate, della nomina di un Responsabile d'inchiesta indipendente e del risultato della stessa e delle procedure disciplinari prese a riguardo.

3 La persona addetta alle comunicazioni con la FINMA è il Direttore o, qualora ne fosse impossibilitato, il Presidente dell'associazione.

§17 Raccolta e gestione dei dati

1 L'associazione gestisce una banca dati elettronica centralizzata, contenente i dati pertinenti riguardanti i suoi membri, l'attività di controllo e l'insieme delle sue attività.

2 L'associazione tratta i dati confidenzialmente, fatta eccezione nelle occasioni ordinate dalla legge. Un membro non deve in particolar modo aver accesso ai dati concernenti un altro membro.

Organizzazione dell'associazione

§18 Organi
Gli Organi dell'associazione sono:
  1. L'Assemblea generale, la quale può prendere le proprie decisioni mediante decisione scritta dei suoi membri;
  2. Il Comitato Direttivo / Comitato Direttivo delegato / Delegazione del Comitato Direttivo;
  3. Il Direttore;
  4. L'Organo di revisione.

§19 Unità organizzative

1 Il Comitato Direttivo nomina, incarica, istruisce e sorveglia le seguenti unità organizzative:

  1. La Commissione riciclaggio di denaro / il Presidente delle Commissione riciclaggio di denaro;
  2. La Commissione della formazione / il Responsabile della formazione;
  3. Il Tribunale arbitrale / il Responsabile della procedura del Tribunale arbitrale;
  4. I Responsabili d'inchiesta indipendenti;
  5. I Controllori.

2 La Commissione riciclaggio di denaro, la Commissione della formazione ed il Tribunale arbitrale sono presieduti da un membro del Comitato Direttivo. Gi altri membri possono essere scelti anche al di fuori del Comitato Direttivo.

3 Il Responsabile della procedura al Tribunale arbitrale dirige la procedura arbitrale e, una volta costituito quest'ultimo, vi esercita in qualità di segretario. Egli non deve far parte del Comitato Direttivo delegato.

§20 Comitato Direttivo

1 Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal suo Vice e da almeno altri due membri. Un membro del Comitato Direttivo può esercitare più di una funzione statuaria simultaneamente.

2 Il Comitato Direttivo sostituisce i membri uscenti eleggendo dei nuovi membri e fissa il numero dei suoi membri in funzione del carico di lavoro. Elegge nuovi membri del Comitato Direttivo in caso di ampliamento di quest'ultimo. Riservata rimane la competenza dell'Assemblea generale, che può anche prendere le proprie decisioni tramite decisione scritta da parte dei suoi membri, di confermare o revocare i membri del Comitato Direttivo (art. 65 cpv. 3 CC).

3 Il Comitato Direttivo si costituisce da solo.

4 I membri del Comitato Direttivo sono eletti per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

§21 Sedute del Comitato Direttivo

1 Il Comitato Direttivo si riunisce secondo le necessita su convocazione del Presidente.

2 Ogni membro del Comitato Direttivo può richiedere la convocazione di una seduta del Comitato Direttivo se ne indica il motivo.

3 Il Comitato Direttivo può deliberare solo alla presenza di almeno la metà dei suoi membri. Esso prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

4 La maggioranza assoluta è necessaria per le elezioni. Nel caso in cui più ballottaggi siano necessari, il candidato che raccoglie il minor numero di voti è escluso ad ogni turno. A partire dal secondo turno possono essere eletti soltanto i candidati che hanno ottenuto almeno un voto nel primo turno.

5 Il Comitato Direttivo può deliberare (fatta eccezioni per le elezioni) anche per corrispondenza, salvo che nessuno dei suoi membri richieda una convocazione.

6 Delle delibere del Comitato Direttivo viene tenuto un verbale.

§22 Competenze e compiti del Comitato Direttivo

1 Sono di competenza del Comitato Direttivo tutte quelle funzioni che, in conformità alle disposizioni di legge o statutarie, non sono riservate all'Assemblea Generale o ad un altro organo. Esso può delegare le sue competenze al Comitato Direttivo delegato.

2 In caso di bisogno esso emana i regolamenti necessari per precisare i compiti ad altri organi e unità organizzative.

3 In particolare il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

§23 Comitato Direttivo delegato

1 Il Comitato Direttivo delegato è composto dal Presidente, dal suo vice e dal Direttore.

2 Ogni membro del Comitato Direttivo delegato può in ogni momento richiedere la sua convocazione.

3 Il Comitato Direttivo delegato decide con maggioranza semplice.

4 Le decisioni per corrispondenza sono possibili.

5 Il Comitato Direttivo delegato assolve i compiti assegnati dal Comitato Direttivo, in particolar modo:

6 Il Comitato Direttivo delegato agisce verso terzi a nome e per conto del Comitato Direttivo.

Nota:

1. Osservazione: con decisione del 9.12.1999 il Comitato Direttivo ha delegato tutte le funzioni summenzionate al Comitato Direttivo delegato.

§24 Delegazione del Comitato Direttivo

1 Il Comitato Direttivo designa una propria delegazione di suoi membri (almeno due membri) che devono sottostare tutti al segreto professionale degli avvocati e notai.

2 La Delegazione del Comitato Direttivo adempie verso gli intermediari finanziari soggetti a segreto professionale tutte le funzioni del Comitato Direttivo che implicano la presa di conoscenza di elementi soggetti a segreto professionale.

3 La Delegazione del Comitato Direttivo gestisce una documentazione separata e deve mantenere completamente il segreto professionale senza alcuna riserva.

§25 Assemblea generale

1 L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno. Delle Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Comitato Direttivo o qualora un quinto dei membri lo richieda.

2 L'Assemblea generale è convocata dal Presidente. L'ordine del giorno deve essere comunicato ai membri per lo meno con 20 giorni d'anticipo. In caso d'urgenza il Presidente può diminuire questo termine fino a 3 giorni.

3 Ogni membro (persona fisica o giuridica) ha un voto all'Assemblea generale.

4 I membri sono tenuti a comunicare per iscritto al Comitato Direttivo, all'attenzione dell'Assemblea generale, i punti che desiderano portare l'ordine del giorno, al più tardi entro 7 giorni dopo aver ricevuto la convocazione all'Assemblea generale.

§26 Decisione scritta
Su ordine del Comitato Direttivo, l'Assemblea generale può essere sostituita da una decisione scritta di tutti i membri.

§27 Competenze dell'Assemblea generale
I compiti dell'Assemblea generale sono i seguenti:

§28 Decisioni

1 Le decisioni, comprese le elezioni, dell'Assemblea generale sono prese con maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati, con riserva di una regola differente presente negli Statuti o nella legge.

2 In caso di decisione scritta, la decisione deve essere presa con maggioranza semplice di tutti i membri.

3 In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

4 La rappresentanza dei membri assenti è esclusa. Le persone giuridiche e le società di persone sono rappresentate da una persona con diritto di firma.

5 Per le modifiche agli Statuti concernenti l'organizzazione dell'associazione o le regole di maggioranza nelle elezioni, è necessaria una maggioranza di due terzi di tutti i membri.

§29 Organo di revisione

1 L'Assemblea generale elegge un Organo di revisione che resta in funzione fino all'elezione di un nuovo Organo di revisione.

2 L'Organo di revisione verifica i conti annuali e la contabilità e redige un rapporto scritto per il Comitato Direttivo all'attenzione dell'Assemblea generale. Un rappresentante dell'Organo di revisione prende parte all'Assemblea generale se vi sono delle contestazioni o se richiesto dal Comitato Direttivo.

§30 Commissione riciclaggio di denaro

1 La Commissione riciclaggio di denaro è un organo specializzato con funzione di consulenza. Essa è composta di almeno tre esperti eletti dal Comitato Direttivo. Il Presidente della Commissione riciclaggio di denaro è nominato dal Comitato Direttivo, del quale egli è membro o ne diviene dopo la sua elezione.

2 La Commissione riciclaggio di denaro funge da consigliere per il Comitato Direttivo, per la Direzione dell'associazione e per il Responsabile della formazione in tutte le questioni relative al riciclaggio di denaro e deve inoltre vegliare a che la consulenza e la formazione degli intermediari finanziari corrispondano alle più recenti evoluzioni del settore. A questo proposito essa:

§31 Direzione dell'associazione

1 Il Comitato Direttivo delega la gestione degli affari correnti dell'associazione alla Direzione della stessa, nella misura in cui non l'abbia già delegata al Comitato Direttivo delegato. La Direzione dell'associazione sottostà al Direttore e funge da tramite nei confronti della FINMA.

2 La Direzione di PolyReg assume le funzioni di segretariato e cancelleria per il Tribunale arbitrale.

3 Il capo della Direzione dell'associazione (Direttore) rappresenta l'associazione verso terzi secondo le istruzioni del Comitato Direttivo. Egli prende inoltre parte alle sedute del Comitato Direttivo quale consigliere, a meno che egli stesso non sia già membro del Comitato Direttivo.

4 I compiti della Direzione dell'associazione sono in particolare:

§32 Responsabili d'inchiesta indipendenti

1 Il Comitato Direttivo delegato nomina un Responsabile d'inchiesta indipendente ad hoc per svolgere un'inchiesta presso gli intermediari finanziari in caso di sospetta infrazione delle disposizioni della LRD, del Regolamento o degli Statuti o se fosse necessario per chiarire alcuni punti nell'ambito di una procedura di sanzione.

2 Il Responsabile d'inchiesta è indipendente dall'associazione e dagli intermediari finanziari da controllare. Deve soddisfare le stesse condizioni di un Controllore nonchè dimostrare delle approfondite conoscenze riguardo alla messa in pratica delle disposizioni della LRD come anche nei confronti del ramo d'attività dell'intermediario finanziario presso il quale svolge la propria funzione.

3 Se l'intermediario finanziario, presso il quale deve essere svolta un'inchiesta, è soggetto al segreto professionale, il Responsabile d'inchiesta deve anch'egli sottostarvi e fare rapporto alla Delegazione del Comitato Direttivo.

4 Il Responsabile d'inchiesta esamina nell'ambito del suo mandato se c'è stata un'infrazione che giustifica l'apertura di una procedura di sanzione e raccoglie gli elementi di fatto per una tale procedura.

5 Se il Responsabile d'inchiesta giunge alla conclusione che vi sono i presupposti per aprire una procedura nei confronti di un intermediario finanziario, lo annuncia al Comitato Direttivo delegato o alla Delegazione del Comitato Direttivo. Altrimenti chiude l'inchiesta ed informa il Comitato Direttivo delegato.

§33 Controllori

1 L'associazione impiega, per svolgere i controlli legati alla sua attività di sorveglianza, dei Controllori designati dal Comitato Direttivo in maniera permanente o per una determinata durata.

2 I Controllori sono delle persone o delle società che:

3 I Controllori o le persone che agiscono per essi vengono formati ed istruiti per la loro attività direttamente dall'associazione.

4 Un numero sufficiente di Controllori speciali soggetti al segreto professionale deve essere designato per controllare i membri soggetti a segreto professionale. Se le loro constatazioni contengono fatti che sottostanno al segreto professionale i Controllori speciali fanno rapporto solo alla Delegazione del Comitato Direttivo.

5 Il Comitato Direttivo delegato o il Direttore inviano i Controllori per dei controll periodici per accertare il rispetto della LRD, del Regolamento e degli Statuti, così come per esaminare le condizioni d'ottenimento o di mantenimento della qualità di affiliato, in caso di situazioni poco chiare.

6 Il Comitato Direttivo può inviare un Controllore presso i membri rei di violare gli obblighi interni di comunicazione e di conseguenza gli obblighi di informazione e di collaborazione che ne derivano, perchè effettui una verifica a spese del membro moroso.

7 Il Comitato Direttivo può allo stesso modo, in altri casi particolari, inviare dei Controllori al di fuori dei controlli periodici.

8 Con l'accettazione del proprio mandato, il Controllore è sottomesso agli stessi obblighi di informazione e collaborazione nei confronti dell'associazione come i membri. Il controllo viene eseguito dal Controllore su incarico e per conto dell'associazione.

§34 Controllore particolare di un membro

1 Su richiesta di un membro, i cui conti sono revisionati da un organo di revisione che possiede delle conoscenze in materia di LRD e adempie tutte le condizioni di un Controllore, il Comitato Direttivo può autorizzare che quest'organo di revisione assuma la funzione di Controllore LRD per il membro richiedente.

2 Se sussistono dei motivi sufficienti, in particolare se serve a garantire la continuità del Controllore, il Comitato Direttivo può eccezionalmente rinunciare al requisito che il Controllore LRD debba essere anche l'organo di revisione del membro.

3 L'associazione è autorizzata a conferire ad un Controllore particolare di un membro un mandato e delle istruzioni. Il Controllore particolare di un membro fa rapporto allo stesso modo di un Controllore dell'associazione.

Procedura arbitrale

§35 Tribunale arbitrale

1 La sede del Tribunale arbitrale è Zurigo.

2 Le decisioni del Tribunale arbitrale sono definitive, rimanendo riservato il ricorso al Tribunale Federale secondo l'art. 389 CPC.

§36 Composizione e costituzione

1 Il Tribunale arbitrale è composto dal Responsabile della procedura del Tribunale arbitrale e da almeno sei membri. I membri del Tribunale arbitrale devono essere indipendenti dall'associazione.

2 Il Tribunale arbitrale si riunisce in seduta con tre arbitri, estratti a sorte per ogni vertenza dal Responsabile del tribunale arbitrale. Il primo arbitro estratto a sorte assume la funzione di presidente. Se una delle parti è soggetta a segreto professionale , lo stesso deve valere per gli arbitri ed il segretario del Tribunale arbitrale.

3 Un arbitro tirato a sorte svolge la sua funzione fino al termine della procedura pendente, indipendentemente dalla durata del suo mandato.

4 Qualora la lista degli arbitri permanenti fosse esaurita e il Tribunale arbitrale non avesse potuto quindi essere costituito, i membri e l'associazione designano ognuno, per ogni carica restante, due arbitri indipendenti, dei quali la controparte ne sceglie uno.

5 I seguenti casi sono giudicati da un arbitro unico, estratto anch'esso a sorte: punkt il ricorso di un membro che è stato escluso dall'associazione perchè non ha soddisfatto delle pretese pecuniarie dell'associazione nei suoi confronti. Il ripristino dell'effetto sospensivo revocato è in questo caso escluso. Se tuttavia il membro è in grado di documentare di aver effettuato interamente tutti i pagamenti dovuti entro il termine previsto per l'inoltro del ricorso, il Comitato Direttivo delegato può riconsiderare la propria decisione di esclusione e revocarla. Pagamenti effettuati dopo il termine per l'inoltro del ricorso non vengono più considerati dal Tribunale arbitrale;

6 L'estrazione a sorte deve essere organizzata in maniera tale per cui gli arbitri non disponibili e quelli che non conoscono la lingua nella quale si svolgerà la procedura, o quelli che saranno con molta probabilità destituiti, vengano sin dall'inizio scartati dal Responsabile. Il ricorrente può inoltre scartare due arbitri dall'estrazione a sorte, senza doverne indicare il motivo.

7 Gli arbitri hanno un mandato di 3 anni e sono rieleggibili. Essi devono comunicare all'associazione le loro pretese economiche.

§37 Competenze del tribunale arbitrale

1 Il Tribunale arbitrale giudica ricorsi contro le decisioni del Comitato Direttivo, dei Controllori e dei Responsabili d'inchiesta indipendenti riguardanti il rifiuto d'affiliazione, le decisioni d'esclusione o concernenti una sanzione, così come le decisioni di commisurazione e inflizione di pene convenzionali e di indennità.

2 Ogni membro può inoltre ricorrere al Tribunale arbitrale contro ogni decisione individuale e concreta pronunciata dagli organi dell'associazione che costituisca, sancisca o annulli degli obblighi dei membri.

3 Esclusi sono i ricorsi contro la nomina di un Controllore o di un Responsabile d'inchiesta indipendente e contro le decisioni processuali di organi dell'associazione, in particolar modo quando esse impartiscono un termine o un semplice avviso (avvertimento).

4 Per il resto il Tribunale arbitrale è competente per tutte le vertenze tra l'associazione e i suoi membri, fintanto che la vertenza concerne l'associazione.

§38 Procedura del Tribunale arbitrale

1 Il Tribunale arbitrale è adito in seguito alla notifica scritta del ricorso al Responsabile della procedura arbitrale o alla Direzione dell'associazione. In caso di ricorso contro una decisione di un organo dell'associazione ai sensi del § 37 cpv. 1 e 2 dei presenti Statuti, la notifica deve giungere al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione della decisione contestata (fa stato la data del timbro postale). Le disposizioni concernenti le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 CPC) non sono applicabili alla notifica del ricorso. La notifica del ricorso non deve essere motivata.

2 Il Responsabile dirige la procedura fino all'inoltro della motivazione del ricorso e della risposta al ricorso. Egli deve in particolar modo stabilire dei termini per la consegna di queste ultime e avvertire le parti sulle conseguenze dei loro eventuali ritardi, nonchè riscuotere la tassa d'iscrizione. Fintanto che il Tribunale arbitrale non è costituito, il Responsabile può stralciare o sospendere la procedura per motivi procedurali, in particolare in caso di omissione della motivazione del ricorso, di mancato pagamento della tassa d'iscrizione, di ritiro del ricorso, di rinuncia, di riconsiderazione e conseguente annullamento della decisione contestata da parte del Comitato Direttivo, in caso di fallimento del membro ricorrente, ecc. In questi casi il Responsabile può decidere di rinunciare al prelevamento delle tasse, così come all'assegnazione di ripetibili.

3 Una volta depositate la motivazione del ricorso e la risposta al ricorso si procede alla costituzione del Tribunale arbitrale secondo le disposizioni del § 36 dei presenti Statuti. Il seguito della procedura è sotto la responsabilità del Tribunale arbitrale, il quale può ordinare un'udienza orale o un secondo scambio di allegati (replica/duplica). Dopo la costituzione del Tribunale arbitrale il Responsabile riveste la funzione di segretario, tuttavia senza voto consultivo.

4 La lingua dell'udienza è una delle tre lingue nazionali ed è decisa in base alla lingua ufficiale della sede del ricorrente o nella lingua della notifica di ricorso.

5 Il Tribunale arbitrale giudica liberamente le decisioni impugnate. Esso non è vincolato in nessun modo dagli accertamenti delle istanze precedenti. Nuovi fatti e mezzi di prova possono essere addotti fino alla fine del dibattimento delle parti.

6 Il Tribunale arbitrale delibera senza la presenza delle parti e può prendere decisioni per via di circolazione solo quando tutti gli arbitri hanno dato il loro consenso all'arbitro relatore e se nessuno ha richiesto la deliberazione orale.

7 Il Tribunale arbitrale delibera applicando le disposizioni del diritto svizzero pubblico e privato, degli Statuti e dei Regolamenti dell'associazione e applica per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19.12.2008 (CPC) quale procedura arbitrale, fatta eccezione per le seguenti differenze:

8 Le parti di una procedura arbitrale rinunciano al deposito del lodo presso l'autorità competente (art. 386 CPC). Gli atti della procedura arbitrale sono tenuti nel fascicolo del membro in questione.

Formazione di base e continua

§39 Formazione

1 L'associazione organizza dei corsi di formazione per tutti gli intermediari finanziari affiliati, per i Responsabili d'inchiesta indipendenti così come per i Controllori e fissa il contenuto e gli scopi della formazione. Per lo svolgimento sono interpellati degli specialisti esterni.

2 Tutti gli intermediari finanziari affiliati sono tenuti a partecipare ad una formazione di base e almeno ad un corso di formazione continua all'anno. L'ambito della formazione è determinato dalle necessità concrete. Le imprese in ritardo sottoposte ad un controllo e sanzionate.

3 Sono altresì tenuti a partecipare alla formazione i collaboratori non indipendenti degli intermediari finanziari, nella misura in cui ad essi sia conferito un potere decisionale e partecipino a delle attività ai sensi degli art. 2 cpv. 3 della legge sul riciclaggio di denaro.

4 Il Comitato Direttivo può, su richiesta motivata, riconoscere come equivalente la formazione interna gestita ed organizzata da un intermediario finanziario e dispensare quindi quest'ultimo dai corsi di formazione dell'associazione, tuttavia solo se l'intermediario finanziario dispone di un responsabile della formazione in seno alla propria impresa e fornisce un programma di formazione che soddisfi le esigenze dell'art. 8 LRD. In questi casi l'associazione controlla ugualmente il programma di formazione così come la sua applicazione.

5 L'intermediario finanziario è tenuto a pagare i costi della formazione. Questi sono fatturati direttamente da chi impartisce la formazione.

Requisiti delle persone che rivestono delle funzioni LRD

§40 Qualifica

1 Le persone elette dagli organi devono avere una formazione e un'esperienza adeguata alla loro funzione, così come godere di buona reputazione ed essere indipendenti dagli intermediari finanziari affiliati (art. 24 cpv. 1 lett. c LRD). Le regole abituali in materia di ricusazione di cui all'art. 47 CPC sono applicabili per analogia.

2 Gli arbitri devono disporre di un brevetto d'avvocato o di notaio e disporre di un'esperienza professionale di almeno cinque anni o essere in possesso di un diploma federale di contabile o esperto contabile, o disporre altrimenti di qualifiche superiori alla media e di una lunga esperienza professionale nel settore della finanza.

3 Le regole abituali in materia di ricusazione sono applicabili a tutti i membri degli organi e agli arbitri, applicando per analogia gli art. 47ss CPC.

Disposizioni finanziarie

§41 Responsabilità
L'associazione risponde del suo operato esclusivamente con la propria sostanza. La responsabilità individuale dei suoi membri è limitata all'ammontare dell'ultima tassa annuale.

§42 Tassa d'affiliazione e tassa annuale

1 Ad ogni intermediario finanziario affiliato viene richiesta una tassa d'affiliazione una tantum e una tassa annuale. La tassa d'affiliazione è intesa come tassa per l'esame dell'incarto, è dovuta al momento dell'inoltro della richiesta di affiliazione e non viene restituita in caso di rifiuto dell'affiliazione. L'ammontare della tassa è determinato dal numero di persone con diritto di firma nell'impresa del membro e dall'insieme dei collaboratori che svolgono un'attività importante ai sensi della LRD, così come dall'importanza economica della sua attività nell'ambito finanziario. Il Comitato Direttivo emana a questo proposito una tariffa dei contributi forfettari.

2 Il Comitato Direttivo fissa l'ammontare della tassa annuale richiesta agli intermediari finanziari affiliati in funzione del proprio preventivo di spesa (budget). I contributi percepiti devono permettere di adempiere le funzioni previste dalla legge. Devono inoltre essere creati degli adeguati accantonamenti per coprire compiti e spese prevedibili.

3 Il Comitato Direttivo può emanare una tariffa standardizzata per la commisurazione delle tasse di redazione, di stesura e di giudizio così come per le prestazioni particolari dell'associazione nei confronti dei propri membri.

4 L'associazione preleva dai membri che sono controllati dal proprio controllore particolare (§34 dei presenti Statuti) una tassa corrispondente al 10% dell'insieme dei costi di revisione quale indennizzo per le spese e per il lavoro connessi con il controllo e la supervisione.

5 Gli organi dell'associazione non pagano nessuna tassa e non rispondono per l'operato finanziario dell'associazione.

6 Gli intermediari finanziari controllati sono tenuti a pagare i costi dai mandati dei Controllori e dei Responsabili d'inchiesta. Essi sono fatturati dall'associazione.

§43 Risarcimenti

1 Il Comitato Direttivo stabilisce con le persone da lui incaricate e con i Controllori delle convenzioni relative ai loro indennizzi.

2 Gli organi dell'associazione ricevono un indennizzo per la loro attività in seno all'associazione, che viene determinato in funzione del tempo dedicato e del livello di responsabilità.

Procedura di autodisciplina e sanzioni

§44 Procedure e controlli

1 Gli intermediari finanziari devono tenere un registro centrale standardizzato che contiene i dati ed i documenti rilevanti dal punto di vista della LRD, concernente i propri clienti (in seguito: registro LRD), atto a documentare la messa in pratica e il rispetto degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. Devono inoltre essere creati dei profili dei clienti per permettere di sorvegliare le transazioni correnti nel contesto di relazioni d'affari di lungo corso. Il Comitato Direttivo emana una lista di controllo che stabilisce i contenuti minimi che devono essere presenti nel registro LRD gestito dagli intermediari finanziari.

2 L'associazione verifica periodicamente, in seno alle imprese e tramite i propri Controllori, il rispetto delle esigenze legali e regolamentari da parte degli intermediari finanziari. I controlli si svolgono secondo le direttive del Regolamento emanato ai sensi dell'art. 25 LRD. Riguardo alle loro constatazioni i Controllori redigono dei rapporti scritti.

3 I Controllori incaricati per verificare il rispetto degli obblighi di diligenza, così come i Responsabili d'inchiesta indipendenti, hanno libero accesso ai registri LRD dei membri così come a tutti i fascicoli riguardanti i loro clienti.

§45 Sanzioni

1 Le infrazioni dei membri agli obblighi verso l'associazione così come le infrazioni alle norme della LRD o del Regolamento, come pure agli obblighi di diligenza (art. 3-8 LRD), agli obblighi di comunicazione (art. 9 LRD), agli obblighi di formazione (art. 8 LRD) sono sanzionate.

2 Il Comitato Direttivo può pronunciare le sanzioni seguenti nei confronti degli intermediari finanziari affiliati:

3 Le infrazioni intenzionali sono sempre da punire anche con una multa. L'ammontare della multa è stabilito in funzione della gravità della violazione, della colpa e della disponibilità economica dell'intermediario finanziario sanzionato. Il Regolamento disciplina i dettagli della procedura di sanzionamento.

4 Alla sanzione si possono aggiungere i costi d'inchiesta così le tasse di redazione, di stesura e di giudizio.

5 Le multe pagate vengono contabilizzate nella cassa dell'associazione.

Disposizioni transitorie

§46 Entrata in vigore
I presenti Statuti entrano in vigore dopo l'approvazione della FINMA del 7 luglio 2010.2

Nota:

2. Il presente documento è una traduzione con valore informativo. Esso non è stato approvato ufficialmente dalla FINMA. La versione tedesca è l'unica a fare testo.