Obbligo d'iscrizione

Da gennaio 2021, i consulenti alla clientela ai sensi della LSerFi devono essere iscritti in un registro dei consulenti per poter offrire i loro servizi di consulenza in relazione agli strumenti finanziari. L'obbligo d'iscrizione si applica in particolare anche ai robo-advisor e ai neo-broker.

Esempi

  • Le persone che offrono consulenza in materia di investimenti (senza una procura per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari per conto dei loro clienti) devono registrarsi, indipendentemente dal fatto che agiscano a proprio nome o che lavorino per una società non soggetta a vigilanza in Svizzera.
  • Le persone che svolgono un'attività rivolta direttamente a determinati clienti (clienti finali) e finalizzata specificamente all'acquisto o all'alienazione di qualsiasi tipo di strumento finanziario (ad esempio, investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati) devono registrarsi, indipendentemente dal fatto che agiscano in nome proprio o che lavorino per un distributore di strumenti finanziari non soggetto a vigilanza.
  • Per i robo-advisor, la persona fisica responsabile del servizio finanziario o dell'asset allocation può essere iscritta al posto della persona giuridica.
  • Per quanto riguarda i neo-broker, può essere iscritta la persona fisica che si occupa principalmente dell'elaborazione delle transazioni e che ha le conoscenze necessarie per rispettare le norme di comportamento previste dalla LSerFi. Se questa persona non può essere individuata o se l'entità non ha assunto una persona che abbia familiarità prevalente con i servizi finanziari e con le relative norme di comportamento della LSerFi, l'organo di alta direzione (ad esempio il CEO o il presidente del CdA), in analogia con il diritto civile, potrebbe fungere da sostituto ed essere iscritto di conseguenza.

Condizioni per l'iscrizione

Per essere iscritti come consulenti alla clientela in un registro dei consulenti, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • assolvimento della formazione di base o continua ai sensi dell'art. 6 LSerFi
  • stipula di un'assicurazione di responsabilità civile professionale o prestazione di altre garanzie finanziarie
  • affiliazione ad un organo di mediazione (se vengono assistiti clienti privati)
  • adempimento dei requisiti d'irreprensibilità

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle FAQ sul sito web del registro dei consulenti RegFix.

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